LEGGE 4/2013

Che cos’è la Legge 4/2013?
La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali (v. artt. 4, 7 e 8).

Perché la Legge 4/2013 è importante per i soci?
Il mondo della qualità è un mondo prevalentemente volontario. La qualificazione della professione non si basa solo su norme cogenti, come nel caso degli Ordini professionali, ma anche su strumenti di volontariato, ovvero certificazioni, marchi, attestati ecc. Il controllo su tali strumenti è pubblico, tuttavia molto è lasciato all’autoregolamentazione dei privati. (v. Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi – Domande frequenti (FAQ) del Ministero dello Sviluppo Economico).

Che cos’è l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciato dalle associazioni professionali?
È un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può rilasciare l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi?
Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità e qualificazione professionale dei sevizi” (v. Legge 4/2013 art. 4, comma 1, secondo periodo).
Nell’Associazione Professionale Operatori Integrazione Fasciale, tale attestato viene rilasciato una sola volta sotto forma di documento cartaceo, la cui validità per l’anno in corso può essere verificata in tempo reale contattando la Associazione stessa o attraverso il suo sito internet. La permanenza nella categoria di socio presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti nell’apposito regolamento. Sul sito è possibile verificare l’elenco dei soci in possesso dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ex artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013.

Quali sono i contenuti dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi?
Il documento rilasciato ai soci ne attesta il superamento di una procedura di selezione per titoli ed esami, l’adesione al codice deontologico dell’associazione, la continuità professionale nel proprio ambito di competenza, ed il proseguimento di un programma di formazione continua. L’attestato indica inoltre che il socio dispone di copertura per la responsabilità civile professionale.

Per esercitare la professione di Operatore di Integrazione Fasciale, è necessario essere iscritti a un’associazione che rilascia l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi?
No, la Legge 4/2013 non istituisce barriere all’ingresso per le professioni non regolamentate e non ha modificato la legislazione in materia di attività professionali riservate. L’unico obbligo introdotto da questa legge, all’art. 1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa. Si ricorda che a partire dall’11 febbraio 2013 è obbligatorio per tutti coloro che esercitano un’attività non organizzata in ordini o collegi apporre in tutta la documentazione scritta con i committenti (e quindi non solo nelle fatture) la relativa dicitura, pena sanzione prevista dal Codice del Consumo.

Qual è la differenza fra l’attestato rilasciato dall’associazione ex Legge 4/2013 e la certificazione di conformità alla norma UNI?
L’attestato dell’associazione è un’attestazione di seconda parte. La certificazione di conformità alla norma UNI è di terza parte. In base alla normativa italiana, le “certificazioni” sono solo di terza parte, cioè rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l’ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA). In italia, al momento, per la nostra categoria non esiste una specifica norma UNI.