ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE
” Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale “
Alle ore 10,00 del giorno 01 dicembre 2014, presso la sede sociale a Bologna in via San Gervasio nr. 4, si sono riunite le seguenti persone al fine di costituire un’ associazione professionale senza fine di lucro:
Montanari Marco, nato a Bologna il 15.12.1974 ed ivi residente in via S.Isaia, 9, C.F.: MNTMRC74T15A944U;
Peri Marcello, nato a Bologna il 19.04.1977 e residente a Castel San Pietro Terme (Bo) in via Conventino nr. 2051, C.F.: PRE MCL 77D19 A944O;
Cipriani Cirelli Francesca, nata a Bologna il 04.07.1973 ed ivi residente in via S.Isaia, 9, C.F.: CPR FNC 73L44 A944W.
Su indicazione unanime di tutti i convenuti assume la Presidenza della riunione il Signor Montanari Marco che designa la Signora Francesca Cipriani Cirelli ad assumere le mansioni di segretario verbalizzante, la quale accetta.
Il Presidente da inizio ai lavori illustrando le ragioni che hanno motivato i presenti a farsi promotori della costituzione di un’ associazione professionale senza fine di lucro.
L’ Associazione per tutte le attività che andrà ad intraprendere, non avrà scopo di lucro ma sarà di servizio ai soci; questi contribuiranno alla copertura delle spese ordinarie e straordinarie, in base ai deliberati del Consiglio Direttivo e della Assemblea Sociale.
Il Presidente prosegue la sua esposizione dando lettura dello Statuto Associativo costituito da 21 articoli, ai sensi del dettato dell’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 460\97.
Lo Statuto è approvato a voto palese ed unanime dai convenuti, dopo una serie di considerazioni e suggerimenti; lo si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.
Il Presidente propone, ed i presenti convengono e deliberano, con voto palese ed all’unanimità che:
l’ Associazione assume la denominazione “ Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale ” e ha sede a Bologna in via San Gervasio nr. 4.
I comparenti quali soci fondatori, di buona intesa e per ragioni funzionali, al fine di darsi un assetto organizzativo, si attribuiscono le seguenti cariche sociali, che potranno essere eventualmente modificate alla prima assemblea sociale:
Montanari Marco Presidente
Peri Marcello Vicepresidente
Cipriani Cirelli Francesca Consigliere
Null’ altro dovendo deliberare, il Presidente dichiara sciolta la Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale a voto palese ed all’ unanimità.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI DI INTEGRAZIONE FASCIALE
ART. 1. DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita ai sensi dell’ Art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36 e ss del Codice Civile, del D.Lgs 460/1997 una Associazione professionale denominata “Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale” di seguito anche brevemente Associazione. L’Associazione non persegue scopo di lucro e sarà di servizio ai soci: è democratica, indipendente, apartitica e apolitica.
ART. 2. SEDE
L’Associazione ha sede legale a Bologna in via s. Gervasio n. 4, e può istituire sedi decentrate, sezioni ed uffici sia permanenti che temporanei per particolari finalità, sul territorio nazionale ed all’estero.
ART. 3. DURATA
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ART. 4. SCOPI E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:
Divulgare il metodo di integrazione fasciale fondato dal Dott. Marco Montanari.
Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela della professione di integratore fasciale.
Sviluppare l’attività professionale dell’integratore fasciale organizzando corsi, attività̀ ed eventi utili all’aggiornamento del Professionista e anche alla specializzazione, all’aggiornamento ed al monitoraggio dello stesso Professionista. Garantire il livello professionale e formativo degli integratori fasciali associati; eseguire monitoraggi del panorama regionale, nazionale ed internazionale, in materia di Tecniche di lavoro fasciale ed offrire ai propri soci le informazioni acquisite inerenti alla professione.
Ricercare e promuovere i profili professionali delle attività degli integratori fasciali in relazione ai vari settori di applicazione nel campo e dello studio del tessuto connettivo e proporli agli organi competenti al riconoscimento.
Offrire ai soci aggiornamenti periodici sulla ricerca scientifica in campo fasciale e del lavoro corporeo.
Adottare un Codice Deontologico al quale dovranno conformarsi i Soci.
Partecipare attivamente allo sviluppo della ricerca nel lavoro corporeo e in ambito fasciale attraverso organizzazione di convegni, congressi, studi, ricerche e tirocini e quanto altro necessario allo sviluppo della professione.
Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni che si occupano del lavoro fasciale e associazioni di discipline affini.
Promuovere iniziative per il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali degli enti pubblici e privati che operano a livello regionale, nazionale e internazionale.
Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.
Predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013.
ART. 5. SOCI
Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
I soci all’atto dell’iscrizione sottoscrivono di attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari e alla disciplina dell’Associazione, rispettando le deliberazioni della Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, nonché al Regolamento – Codice Deontologico interno.
Divengono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa deliberata per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo.
I soci avranno tutti gli stessi diritti e doveri, ma si distinguono tra:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione.
Soci ordinari: coloro che sono iscritti all’ Elenco Professionale della Associazione, ovvero i soggetti che, condividendo i fondamenti scientifici, i principi e le finalità dell’associazione, sono in possesso dei requisiti formativi ed esperienziali previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno e sono appartenenti alla categoria professionale che l’associazione rappresenta.
Per essere ammesso a socio è indispensabile essere in possesso di diploma di scuola media superiore e di titoli formativi specifici conseguiti presso scuole riconosciute dalla Associazione.
L’ammissione è possibile con altri titoli, se riconosciuti dal Consiglio Direttivo, o alla condizione che il percorso formativo sia integrato con l’acquisizione di competenze specifiche conseguite presso Scuole riconosciute dall’Associazione.
E’ demandata al Regolamento interno della Associazione la formulazione del preciso percorso didattico e formativo al fine del conseguimento dei titoli professionali e/o formativi necessari al riconoscimento della qualità di socio.
Il socio ammesso sarà iscritto nell’apposito libro Soci – Elenco Professionale ci cui si occupa l’organo amministrativo.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.
Il socio ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno sociale.
Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
il richiamo scritto
la censura
la sospensione
l’espulsione
I provvedimenti nei confronti dei soci saranno presi dal Consiglio Direttivo.
I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti e al codice deontologico interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.
I soci provvederanno autonomamente a sottoscrivere una polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali.
Ai soci è concessa la facoltà di usufruire del logo ufficiale della Associazione nella propria carta intestata, su biglietti da visita e altra documentazione inerente l’attività svolta come professionista integratore fasciale.
ART. 6. ADERENTI
Sono aderenti tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, enti e società pubbliche e private, associazioni, fondazioni o altro, che desiderano avvicinarsi alle finalità dell’associazione o che vogliano sostenere le attività associative, anche con contributi volontari di vario genere. Saranno iscritte in un apposito elenco dei soggetti Benemeriti ma non assumono in alcun modo la qualità di socio, non possedendone i requisiti, non hanno diritto di voto in assemblea e non possono assumere cariche direttive.
ART. 7. ATTESTAZIONE DI QUALITA’
E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI
Il socio può richiedere all’associazione il rilascio dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi della legge 4/2013. L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione, verificati di volta in volta la persistenza dei requisiti professionali, per un corrispondente periodo. I soci che hanno conseguito l’attestazione potranno indicare nei documenti scritti non soltanto di essere iscritti all’Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale, ma di essere in possesso dell’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, rilasciato ai sensi dell’art. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.
ART. 8. ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 9. ORGANI
Sono organi della associazione:
l’ Assemblea dei soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei conti – organo facoltativo
Comitato Scientifico
Commissione Formazione Permanente
Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali non saranno retribuite. I membri degli organi sociali potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’ incarico assegnato.
ART. 10. ASSEMBLEA DEI SOCI
L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.
Possono prendere parte alle Assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione il quale nomina un Segretario e se necessario due Scrutatori.
Spetta al Segretario dell’Associazione il compito di constatare all’inizio della riunione il diritto di partecipare all’Assemblea o la regolarità delle deleghe.
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’ Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’ art. 18, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L’ Assemblea è convocata con avviso scritto inviato anche a mezzo di strumenti informatici ad ogni socio almeno 10 giorni prima e affisso nella bacheca presso la sede dell’Associazione. L’ avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’ adunanza.
L’Assemblea si può tenere in qualsiasi luogo purchè in Italia.
L’ Assemblea è chiamata a:
approvare le linee generali del programma di attività dell’ anno sociale
approvare il rendiconto economico e finanziario
approvare i regolamenti interni ed il codice deontologico della associazione
decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta
attivare il Collegio dei Revisori dei conti
eleggere i membri degli organi direttivi della associazione previsti dal presente Statuto
deliberare su quant’altro demandato ad essa dalla Legge
L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto. E’ consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purchè su delega scritta e con il limite massimo di tre.
Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori se nominati. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.
L’ Assemblea straordinaria è convocata:
per modificare lo Statuto
per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore;
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
qualora ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un decimo dei soci.
Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’ Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’ Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai due terzi dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessario una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.
ART. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e attribuisce eventuali deleghe ai consiglieri in ordine all’ attività svolta dall’ Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.
Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della Associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell’ Assemblea dei soci per l’ elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un nuovo membro chiedendone la convalida alla prima Assemblea sociale.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo e di governo della associazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri, con avviso scritto anche a mezzo di sistemi informatici almeno cinque giorni prima della riunione ed è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri; il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualora si verifichi la parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Se il Consiglio Direttivo è riunito con la presenza di tutti i membri, non è indispensabile che sia formalmente convocato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate da un segretario nominato appositamente dal Presidente ed i verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo deve:
gestire l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci
delibera sulle domande di ammissione alla Associazione
attuare le deliberazione della Assemblea dei soci
stabilire le quote sociali che i soci devono pagare annualmente e gli altri eventuali contributi
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci
approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’ attività sociale
formulare il regolamento interno ed il codice deontologico da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea dei soci
riconoscere le scuole aventi i requisiti necessari per la formazione degli operatori fasciali e deliberare in merito alla interconnessioni delle stesse con la Associazione
deliberare circa le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci
nominare il Direttore del Comitato Scientifico
ratificare la nomina degli altri membri del Comitato Scientifico
nominare il Direttore della Commissione Formazione Permanente
ratificare la nomina degli altri membri della Commissione Formazione Permanente
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede sociale, senza che tale variazione sia considerata modifica statutaria, purchè nell’ambito del Comune di Bologna.
ART. 12. IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere più anziano in età.
ART. 13. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci.
Se deliberato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’ Assemblea dei soci.
Il Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione. Nell’esercizio della loro funzione i revisori hanno il potere in qualsiasi momento di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ART. 14. COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico si compone di un numero massimo di cinque membri che saranno coordinati dal Direttore Scientifico il quale sarà nominato dal Consiglio Direttivo; esso proporrà al Consiglio Direttivo i nominativi degli altri membri la cui nomina sarà ratificata dal Consiglio Direttivo stesso. I componenti rimarranno in carica per la durata di quattro anni e sono rinominabili per un massimo di due incarichi consecutivi, e successivamente all’interruzione rinominabili.
I membri del Comitato Scientifico saranno nominabili qualora abbiano un curriculum scientifico-didattico che attesti contributi importanti per la conoscenza e lo sviluppo della integrazione fasciale eventualmente anche documentato da pubblicazioni, studi, ricerche e specifici apporti.
Il Comitato Scientifico promuove lo sviluppo della disciplina, nonché definisce limiti e ambiti operativi dell’ operatore fasciale.
Il Comitato Scientifico svolge inoltre funzioni di rappresentanza allo scopo di:
valorizzare l’immagine dell’Associazione in ambito nazionale ed internazionale, curando le relazioni esterne
divulgare i risultati che vengono conseguiti progressivamente attraverso la ricerca scientifica e promuovere momenti di scambio intra e interdisciplinari
gestire l’eventuale pubblicazione dei lavori scientifici
ART. 15. COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE
La Commissione Formazione Permanente si compone di un numero massimo di cinque membri che saranno coordinati dal Direttore della Commissione Formazione Permanente il quale sarà nominato dal Consiglio Direttivo; esso proporrà al Consiglio Direttivo i nominativi degli altri membri la cui nomina sarà ratificata dal Consiglio Direttivo stesso. I componenti rimarranno in carica per la durata di quattro anni e sono rinominabili per un massimo di due incarichi consecutivi, e successivamente all’interruzione rinominabili.
La Commissione Formazione Permanente è una struttura tecnico-scientifica che si occupa della verifica, su richiesta del Consiglio Direttivo, dei titoli di ammissione a socio e dei requisiti per il rilascio dell’attestazione.
L’ attività della Commissione Formazione Permanente è dedicata inoltre alla realizzazione ed alla istituzione di incontri, lezioni, corsi, stage, convegni, conferenze e dibattiti intesi allo sviluppo continua della formazione finalizzata al mantenimento degli standard qualitativi per professionista operatore fasciale.
Art. 16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’ Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.
ART. 17. FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell’Associazione sono costituite:
dalle quote associative e dagli altri contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da contributi di enti e finanziamenti pubblici e/o privati e da sponsorizzazioni;
da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 18. RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’ Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.
L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.
Art. 19. SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall’ Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’ Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.
ART. 20. DISPOSIZIONI FINALI
Lo statuto e tutti gli atti regolamentari della associazione stabiliscono e sempre dovranno stabilire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 21. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile, al D.Lgs. nr. 460\97, all’ art. 148 del T.U.I.R., ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.
Bologna, 01/12/2014
Nota sul termine “propriocezione”: La propriocezione è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli. La propriocezione assume un’importanza fondamentale nel complesso meccanismo di controllo del movimento. In integrazione Fasciale, si lavora stimolando il cliente a una maggiore attenzione alla propriocezione, allo scopo di riportarlo alla padronanza delle sue potenzialità corporee, migliorare le sue abitudini di movimento, respirazione e postura, favorendo così in ultima analisi il suo stato di benessere sia fisico che emotivo.